Obblighi di legge per chi possiede uccelli iscritti al “CITES”

Obblighi di legge per chi possiede uccelli iscritti al “CITES”

I possessori di uccelli protetti dalle normative del cosiddetto CITES, acronimo per “ Convention on International Trade in Endangered Species” , sono tenuti a rispettare alcune regole, maggiormente restrittive se la specie volatile appare nell’Allegato A della suddetta Convenzione. Inoltre per quanto riguarda gli incroci nati dall’accoppiamento fra due specie incluse in allegati diversi, la normativa segue quella relativa alla specie inserita nell’Allegato più restrittivo.

Gli uccelli dell’Allegato A sono le specie dell’Appendice I della Convenzione di Washington, oltre ad alcune dell’Appendice II e III. La detenzione ed il commercio di specie in Allegato A sono vietati, eccetto che per i soggetti nati in cattività. Realizzandosi questa condizione il possessore deve essere sempre in grado di produrre, di fronte ad un eventuale controllo effettuato dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, i documenti attestanti l’acquisto, come la fattura la dichiarazione di cessione o la denuncia di nascita.

Al momento dell’acquisto presso allevatori e/o negozi l’acquirente deve controllare che qualsiasi soggetto iscritto in Allegato A sia opportunamente marcato con l’anellino alla zampa.

Gli eventuali nidiacei nati da specie aviarie in Allegato A e B debbono essere denunciati al Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato entro 10 giorni dalla nascita per mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnando personalmente la denuncia. I piccoli vanno quindi marcati con l’anellino amovibile oppure, per le specie di taglia maggiore, tramite l’impianto di microchip.

La denuncia di morte è necessaria soltanto per i soggetti selvatici presenti in Allegato A secondo la Legge 150 del 1992 e la Legge 426 del 1998.

Dott. Marco Gentile, Medico Veterinario, Albo 1622 Torino