La legislazione in merito al benessere animale

La legislazione in merito al benessere animale

Negli ultimi anni il rapporto dell’uomo nei confronti degli animali è cambiato, passando da un’interpretazione utilitaristica tipica della realtà agricolo-zootecnica, ad un approccio attento al “welfare” animale, specialmente di quelli da compagnia. In base alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del Consiglio di Strasburgo del 13.11.1987 si intende per “animale da compagnia” ogni animale detenuto dall’uomo, specialmente presso il suo alloggiamento domestico, per suo diletto e per compagnia. Scoraggia tuttavia la detenzione di animali di fauna selvatica a scopo di compagnia poiché essi non hanno avuto un adeguato processo di addomesticamento tale da garantire la loro totale attitudine a condividere la loro vita con quella umana.

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana intende per animale da compagnia quello detenuto dall’uomo per affezione senza fini produttivi zootecnici o alimentari.

La detenzione responsabile di qualsiasi animale da compagnia implica quindi precisi impegni e secondo la legislazione vigente il proprietario deve occuparsene garantendo la tutela della salute e del suo benessere psico-fisico. Deve inoltre provvedere alla sua sistemazione e fornirgli cure ed attenzioni nell’ottemperanza dei suoi bisogni etologici specie-specifici, assicurandogli nutrizione adeguata, bevanda e opportuno esercizio fisico. Deve anche, logicamente, adottare ogni misura atta ad impedirne la fuga.

Detenere un animale da compagnia significa quindi assumersene l’impegno, prendersene cura, metterlo a suo agio, permettergli di vivere in un ambiente idoneo alla specie di appartenenza e di svolgere i suoi comportamenti naturali, pur sempre i ragionevoli limiti di una vita in cattività.

Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ha fatto un passo in avanti molto importante, riconoscendo agli animali lo “status” di esserei senzienti, tali per cui non possono più essere considerati semplici “oggetti” in possesso.

La Legge 20.07.2004 n.189 Stato Italiano garantisce la tutela di tutti gli animali anche in assenza di regolamenti specifici, introducendo nel Codice Penale i “Delitti contro il sentimento per gli animali”.

La Convenzione di Washington regolarizza il commercio, l’ import-export e la detenzione di piante ed animali minacciate dal rischio di estinzione, elencandole in apposite “appendici” per i 175 Paesi del mondo che hanno stipulato l’ accordo. L’Unione Europea ha recepito la Convenzione col Regolamento CEE n.338/97. La fauna selvatica, il cui prelievo è vietato in natura, è regolamentato dalla Legge 11.02.1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

La movimentazione a carattere non commerciale degli animali da compagnia è disclinata dal Regolamento CE n.998/2003.

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria
Dott. Marco Gentile
Medico Veterinario
Albo 1622 Torino ASL TO 01