Sauri e serpenti: norme e leggi sulla loro detenzione

Sauri e serpenti: norme e leggi sulla loro detenzione

Esiste una severa legislazione che norma il mantenimento di sauri e serpenti, molti dei quali sono in stato critico di conservazione.

CITES e normative locali vanno rispettate, pena l’incursione in ammende anche piuttosto salate. Peraltro non si tratta di complicazioni eccessive: generalmente, se la specie è inclusa in liste protette, va dichiarata al momento dell’acquisto, in modo che il possesso sia registrato.
Questo anche perché non deve accadere che ci siano alterazioni pericolose dell’ambiente naturale, né con prelievi eccessivi, che mettono le specie a rischio di estinzione, né con rilasci impropri. Purtroppo, infatti, esistono persone che acquistano avventatamente animali di cui poi non sono in grado di prendersi cura e come soluzione non trovano di meglio che abbandonarli in libertà, causando danni gravissimi agli equilibri ambientali.
Di seguito trovate le definizioni tratte dal sito del Corpo Forestale dello Stato, a cui rivolgervi per tutte le informazioni utili in merito alla legislazione per la detenzione di rettili, quali serpenti e sauri. Ricordiamo che in Italia è vietata la detenzione di animali pericolosi, tra cui i serpenti velenosi.

Che cos’è la CITES

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES, è nata dall’esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell’estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La CITES, che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati.

Le specie controllate

Sono le specie iscritte all’Appendice II e III del Regolamento (CE) 338/1997 e successiva modifica 318/2008. Il loro commercio deve essere compatibile con la sopravvivenza delle specie in natura. L’elenco comprende oltre 10.000 specie), delle quali le più comuni sono: tutte le specie, che non risultino iscritte all’Appendice I, di scimmie, lupi, orsi, lontre, felini, zebre, pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di cervi e antilopi, nandù, fenicotteri, gru, buceri, tucani, colibrì, tartarughe di terra, alligatori, caimani, coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, tegu, elodermi, varani, boidi, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne, coralli madreporari a forma complessa, alcune palme, cactus, felci arboree, cicas, euforbie, aloe, orchidee, ciclamini. La CITES non esclude tra l’altro che alcuni Stati possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle stesse specie oppure di altre specie selvatiche.

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